IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta del MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, recante la «Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni»; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» ed in particolare gli articoli 7, 45, 47 e 49; Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visti in particolare i commi 1-bis, del citato art. 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ai sensi del quale «L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed e' preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo»; 1-quinquies, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed e' approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di cui al comma 1-bis, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale»; 1-septies, ai sensi del quale «Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 1-quinquies, alla stipulazione della convenzione con la societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»; Considerata la necessita' di assicurare la continuita' del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale; Considerati gli esiti della consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220 e art. 49, comma 1-bis, del citato testo unico; Vista la deliberazione preliminare adottata con delibera del Consiglio dei ministri nella seduta del 10 marzo 2017; Acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 11 aprile 2017; Vista la deliberazione definitiva adottata con delibera del Consiglio dei ministri nella seduta del 28 aprile 2017; Decreta: Art. 1 1. Ai sensi degli articoli 45, comma 1, e 49, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' concesso in esclusiva alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., alle condizioni e con le modalita' stabilite dall'annesso schema di convenzione, l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017. 2. E' approvato l'annesso schema di convenzione da stipularsi, ai sensi dell'art. 49, comma 1-septies, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, tra il Ministero dello sviluppo economico e la societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 aprile 2017 Il Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 425